L’Art. 28 del REG. EU 2016/679 regolamenta l’attività di audit a carico del Titolare del trattamento verso il Responsabile. Sono i così detti “Audit di 2^ parte” che si distinguono in
Tra gli elementi positivi da considerare nel corso degli audit di seconda parte non vanno tralasciati i seguenti che possono essere valorizzati nel corso di:
Nell’ambito degli audit di seconda parte si possono pianificare anche quelli congiunti; si tratta di audit previsti nei casi in cui il Titolare ma richiedere di effettuare, congiuntamente al Responsabile, anche un audit presso un soggetto terzo (Sub-Responsabile) che tratta dati del Titolare, su mandato dello stesso Responsabile.
L’audit di seconda parte al Responsabile del trattamento, ovviamente indaga l’ambito contrattuale e si limita agli aspetti di interesse per il Titolare, quindi non approfondisce, di norma, il modello dinamico del Responsabile; se vogliamo, possiamo indicare questo come un possibile limite di questo modello.
I Titolari dovrebbero valutare, con regolarità, se pianificare audit presso i Responsabili che hanno individuato per comprendere la capacità di questi ultimi di soddisfare quanto richiesto dal contratto e dalle istruzioni in esso contenute. Tali audit (sia di pre-qualifica che di mantenimento) sono indispensabili per comprendere le capacità del Responsabile di gestire la complessità dei trattamenti affidati dal Titolare. Il Titolare dovrebbe anche valutare la possibilità di formare un team di auditor per poter pianificare ed eseguire con regolarità tale monitoraggio (non va mai dimenticato quanto cita il REG. EU 2016/679 all’Art. 32 1d) quando indica “…una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente le l’efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.”
La possibilità di effettuare audit di seconda parte (sia di prequalifica che di mantenimento), è subordinato al rapporto di forza tra il Titolare (Cliente o Committente) ed il Responsabile (Fornitore).
Qualora ci fosse una palese asimmetria tra il potere contrattuale del Fornitore rispetto al Cliente quest’ultimo potrebbe trovarsi nell’impossibilità di svolgerlo o il Responsabile potrebbe fornire molti pretesti per impedire tale attività. Ciò anche se il Committente ha inserito nella nomina a Responsabile del trattamento o nel contratto la possibilità di effettuare audit. In questa eventualità, il Titolare deve affidarsi ad altre forme di garanzia fornite dal Responsabile (es. referenze, documentazione fornita).
Per quanto si cerchi di eliminare ogni ostacolo, i rapporti di forza tra Titolare e Responsabile e le conseguenze di eventuali criticità che potrebbero emergere in fase di audit, fanno si che questo tipo di audit possa essere condotto da un team di auditor molto qualificati ed in grado di reggere la complessità. Le difficoltà crescono ulteriormente nel caso di audit congiunti nel corso del quale sono in gioco sia il Titolare, che il Responsabile che il Sub-responsabile.
Per prepararsi agli audit di seconda parte è necessario analizzare la documentazione contrattuale e pianificare la giornata/le giornate considerando tutte le sedi dove vengono trattati i dati del Titolare in modo di completare la verifica. Nel corso dell’audit il Titolare deve limitarsi ovviamente ad indagare solo la documentazione che si riferisce alle sue commesse in corso con il Responsabile. Il DPO deve essere informato e coinvolto sia in fase di pianificazione che sull’esito dell’audit nel caso in cui non abbia partecipato direttamente.
Spesso come Consultia S.r.L.ci viene richiesto di partecipare ad organizzare questo tipo di audit sia in fase di prequalifica che in mantenimento. Qualche esempio:
L’organizzazione di questo tipo di audit va considerata sia dalla parte del Titolare del trattamento che del Responsabile e Consultia è in grado di supportare entrambi i soggetti.
Dalla parte del Titolare – Non è facile pianificare ed organizzare questo tipo di audit perché sono in gioco diversi attori; molta attenzione deve essere posta nel mettere a punto il piano di audit; il capitolato e la nomina a Responsabile fungono da criterio. La riunione iniziale e quella finale sono momenti molto importanti che è necessario siano attentamente preparati. Anche la preparazione delle risultanze deve essere curata con molta attenzione, infatti, in caso di Non Conformità critiche il Titolare potrebbe mettere in discussione l’intero rapporto con il Responsabile fino ad arrivare alla sospensione/interruzione del Contratto.
Dalla parte del Responsabile del trattamento – Per prepararsi a questo audit è necessario:
Estratto di contratto tra Titolare e Responsabile del trattamento –dettaglio del paragrafo “Audit del Titolare”.
Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare, nei tempi e nei modi da questo definiti, le informazioni necessarie a fine di dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’Art. 28 del GDPR.
Il Titolare può richiedere di svolgere direttamente ispezioni o affidarle ad un revisore terzo (“Audit in loco”). L’Audit in loco è soggetto alle seguenti condizioni:
Privacy & Audit – F. Emegian, M. Perego – Wolters Kluwer, Milano 2019